Il comma unico dell'articolo 45 dispone la soppressione dell'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 2007(legge finanziaria 2008) e dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008. In sintesi: abroga l'obbligo di ritiro da parte del Gse dell'eccesso di offerta di CV.
Ai sensi del soppresso articolo 2, comma 149, della finanziaria 2008, a partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), su richiesta del produttore, avrebbe ritirato i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (pari al due per cento dell'energia, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedente i 100 GWh) a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
Ai sensi del soppresso articolo 2, comma 149, della finanziaria 2008, a partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), su richiesta del produttore, avrebbe ritirato i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (pari al due per cento dell'energia, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedente i 100 GWh) a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, contiene la prima attuazione delle disposizioni in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdotte dalla medesima legge. L'articolo 15 disciplina la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alle leggi finanziarie 2007 e 2008; in particolare, il soppresso comma 1 prevedeva che nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritirasse i certificati verdi rilasciati per le produzioni riferite agli anni fino a tutto il 2010, fatta eccezione per taluni impianti. Il prezzo di ritiro era pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente.
Evidenziamo a tal riguardo come il principale meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia costituito dai certificati verdi, introdotti nell'ordinamento nazionale dall'articolo 11 del decreto legislativo n.79 del 1999 per superare il vecchio criterio di incentivazione noto come CIP6.
La legge finanziaria del 2008, ha delineato una nuova disciplina di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 che prevede in alternativa ai certificati verdi, titoli emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli impianti di potenza superiore a 1MW, una tariffa fissa onnicomprensiva, variabile a seconda delle fonte utilizzata, per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW.
Le prime direttive generali per regolare la transizione dal vecchio meccanismo di incentivazione (certificati verdi) al nuovo (tariffa onnicomprensiva in alternativa ai certificati verdi) e dal quale rimane esclusa la tecnologia fotovoltaica che gode di una forma di incentivazione specifica, sono state emanate, in attuazione della legge n. 244 del 2007, proprio con il decreto ministeriale 18 dicembre 2008.
A oggi, all'articolo 45 del DL manovra, non ritirato dal Governo, è stato invece presentato un'ulteriore emendamento (45.1000) a firma del Relatore Azzollini il quale prevede due commi aggiuntivi all'articolo 45in cui si stabilisce che per il secondo semestre del 2010 e per gli anni 2011, 2012 e 2013, "le economie derivanti" saranno destinate per due terzi a un Fondo destinato a interventi nel settore della ricerca e l'università e per un terzo alla riduzione del prezzo dell'elettricità per i consumatori finali attraverso la riduzione della componente tariffaria A3. Saranno stabiliti con decreto del Mse, di concerto con il Tesoro, sentita l'Autorità, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL i criteri e le modalità per la quantificazione dei risparmi destinati alla riduzione della componente tariffaria A3. La ripartizione dei fondi a università e ricerca sarà invece effettuata con decreto del ministro dell'Istruzione di concerto con il Tesoro "all'esito della approvazione della riforma organica del settore universitario". Le votazioni in Commissione Bilancio proseguono oggi 5 luglio 2010.
La legge finanziaria del 2008, ha delineato una nuova disciplina di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 che prevede in alternativa ai certificati verdi, titoli emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli impianti di potenza superiore a 1MW, una tariffa fissa onnicomprensiva, variabile a seconda delle fonte utilizzata, per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW.
Le prime direttive generali per regolare la transizione dal vecchio meccanismo di incentivazione (certificati verdi) al nuovo (tariffa onnicomprensiva in alternativa ai certificati verdi) e dal quale rimane esclusa la tecnologia fotovoltaica che gode di una forma di incentivazione specifica, sono state emanate, in attuazione della legge n. 244 del 2007, proprio con il decreto ministeriale 18 dicembre 2008.
A oggi, all'articolo 45 del DL manovra, non ritirato dal Governo, è stato invece presentato un'ulteriore emendamento (45.1000) a firma del Relatore Azzollini il quale prevede due commi aggiuntivi all'articolo 45in cui si stabilisce che per il secondo semestre del 2010 e per gli anni 2011, 2012 e 2013, "le economie derivanti" saranno destinate per due terzi a un Fondo destinato a interventi nel settore della ricerca e l'università e per un terzo alla riduzione del prezzo dell'elettricità per i consumatori finali attraverso la riduzione della componente tariffaria A3. Saranno stabiliti con decreto del Mse, di concerto con il Tesoro, sentita l'Autorità, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL i criteri e le modalità per la quantificazione dei risparmi destinati alla riduzione della componente tariffaria A3. La ripartizione dei fondi a università e ricerca sarà invece effettuata con decreto del ministro dell'Istruzione di concerto con il Tesoro "all'esito della approvazione della riforma organica del settore universitario". Le votazioni in Commissione Bilancio proseguono oggi 5 luglio 2010.