sabato 22 gennaio 2011

Gruppo Acqua: un milione di firme e poi???...

Gruppo Acqua: un milione di firme e poi???...: "Un piccolo primato per la consultazione popolare contro la privatizzazione dei servizi idrici: 1 milione e 400 mila firme sono state infatti..."

giovedì 20 gennaio 2011

lunedì 17 gennaio 2011

venerdì 14 gennaio 2011

la Dire sostituisce la Dia

Rinnovabili, la Dire sostituisce la Dia

01/12/2010 - La promozione delle energie rinnovabili passa attraverso la semplificazione dei titoli abilitativi per la realizzazione degli impianti. Lo schema di decreto legislativo che recepisce laDirettiva comunitaria 2009/28/CE sull’uso delle fonti alternative, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, sostituisce la Dia con la Dire, denuncia di impianto alimentato da energie rinnovabili.

Ambito di applicazione
La Dire si può applicare agli impianti solari termici da realizzare sugli edifici.
 
Bozza non ancora in vigore 30/11/ 2010
Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e ..

Decreto Ministeriale 10/09/ 2010

Ministero dello Sviluppo Economico - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti ..

Direttiva CEE 23/04/ 2009 n. 2009/28/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ..

Decreto Legislativo 29/12/ 2003 n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da ..
Nel caso di impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici, che presentano stessa inclinazione e orientamento della falda e non alterano la sagoma del fabbricato, e che secondo le linee guida contenute nel DM del 10 settembre 2010 possono essere considerate attività di edilizia libera, si può ricorrere alla comunicazione di inizio lavori.

È inoltre in fase di definizione un decreto per la regolazione della posa in opera di sonde e impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati alla climatizzazione degli edifici, cui si applica la Dire.

Il nuovo titolo abilitativo può essere utilizzato anche per l’installazione di impianti diversi, destinati alla produzione di energia termica, acqua calda e aria negli edifici esistenti e negli spazi privati annessi.
L'installazione di pompe di calore viene invece considerata come estensione dell'impianto idrico sanitario già in opera.

Quadro normativo di riferimento 
In base al Decreto legislativo 387/2003, varato per attuare una precedente direttiva comunitaria, per la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili è necessaria l’autorizzazione unica.

Con le linee guida previste dal d.lgs.387/2003 e approvate lo scorso settembre, è stato chiarito che i piccoli impianti, con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al decreto, come impianti fotovoltaici fino a 20 kW, impianti a biomassa fino a 1000 kWe, impianti eolici fino a 60 kW e impianti idroelettrici fino a 100 kW sono realizzabili con Dia.

Per gli impianti minori, cioè impianti fotovoltaici integrati negli edifici, impianti a biomassa fino a 50 kWe, minieolico, piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, è sufficiente una comunicazione di inizio lavori al Comune perché possono essere considerati attività di edilizia libera.

Cosa cambia
Con il nuovo decreto legislativo la Dia è sostituita dalla Dire, che il proprietario dell’immobile interessato dall’impianto deve presentare, anche in via telematica, al Comune almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. Nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a vincolo tutelato dallo stesso Comune, il termine di 30 giorni è sospeso e decorre dalla conclusione del relativo procedimento. Se la tutela del vincolo compete ad un’altra amministrazione e il suo parere non è allegato alla Dire, il Comune entro 20 giorni convoca una conferenza di servizi. Il termine decorre quindi dall’adozione della decisione conclusiva.

La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. Alla Dire, che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente, nonché l’indicazione dell’impresa alla quale si vogliono affidare i lavori. In caso di false dichiarazioni il dirigente comunale interpella l’autorità giudiziaria.

A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato presenta al Comune un certificato di collaudo finale.

Le Regioni e le Province Autonome nell’esercizio della loro potestà legislativa possono estendere la Dire agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW.

L'Aper, Associazione dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ha espresso un generale apprezzamento sulla bozza, approvata entro il limite del 5 dicembre fissato da Bruxelles per l'esercizio della delega. Nell'iter parlementare dovrebbero però essere apportate modifiche per rendere subito operativo il nuovo sistema salvaguardando gli investimenti effettuati negli impianti esistenti.

Il decreto introduce importanti novità anche in materia di rinnovabili negli edifici: Rinnovabili: sarà obbligatorio integrarle negli edifici

martedì 11 gennaio 2011

Certificati Verdi, gli emendamenti all’articolo 45 della manovra finanziaria

Con il secondo emendamento del relatore, si azzera il contenuto del contestatissimo articolo 45. E si dà inizio all’ennesimo quiz sul destino dei Certificati Verdi.
Va in aula la conversione in legge della manovra 2010 (Dl 31 maggio 2010, n. 78). Il governo – non direttamente ma per il tramite del relatore – presenta un emendamento che  sostituisce completamente il testo originario e anche un precedente emendamento di stessa fonte.
Ignoriamo qui, per semplicità, la parte inerente al finanziamento della ricerca attraverso le risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6, che affronteremo a legge conclusa.
Per quanto riguarda i Certificati Verdi, il nuovo testo ripristina il comma 149 dell’art. 2 della Finanziaria 2008 che il decreto legge cancellava, impedendo l’intervento del GSE nel ritiro dei certificati in esubero.
Ecco il comma riesumato:
art. 2 - 149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Gse, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (Gme) e trasmesso al Gse entro il 31 gennaio di ogni anno.
L’emendamento aggiunge poi un comma 149 bis che detta nuovi criteri e nuovi indirizzi alle politiche dei Certificati Verdi.
Ecco il comma aggiunto:
149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del trenta per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'ottanta per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso.
Prima di tutto: il “dettaglio” dei nuovi criteri è demandato ad un decreto dei ministeri competenti, sentita l’Autorità, da emanare entro il 31 dicembre 2010. Quindi, nessuna operatività immediata.
Il primo limite è posto all’impegno finanziario del GSE: nel 2011 dovrà spendere il 30% in meno di quanto avrà speso nel 2010. Questo importo sarà un minor costo nelle bollette elettriche delle famiglie e delle imprese.
Come conseguire questo risparmio del GSE e degli utenti finali? Il nuovo decreto ministeriale dovrà fare in modo che nel corso del 2011 si creino molti meno Certificati Verdi in eccesso: per l'esattezza la riduzione del 30% prevista dovrà essere coperta per almeno l’80% da un minor esubero di certificati. Di più l’emendamento non dice, ma potrebbe ben dirlo se l’obiettivo fosse la chiarezza. Infatti, i Certificati Verdi in eccesso non rappresentano altro che un eccesso di offerta rispetto ad una domanda troppo bassa all’interno di un mercato “regolato”, cioè basato su regole stabilite per legge. Tocca dunque alla legge ritoccare i termini della domanda e dell’offerta se esse sono troppo disequilibrate. 
Ci sono solo due modi per “contenere” i Certificati Verdi in eccesso:
• aumentare la “base imponibile”, cioè il numero di produttori da fonti fossili che sono tenuti a dotarsi di certificati,
• aumentare la percentuale dell’imposizione.
Un tentativo di affrontare il problema aumentando il plafond dei soggetti obbligati è stato fatto, ma ha avuto vita breve (sono in ballo consistenti interessi).
Resta solo il secondo metodo, che l’emendamento sottintende, rimandando la battaglia alla prossima puntata.
Per essere certi che il senso del testo è questo, anche se si è preferito non specificare, basta analizzare due contro-emendamenti presentati all’emendamento del relatore (N. 45.2000).  
EMENDAMENTO 45.2000/9All'emendamento 45.2000, al comma 3, sostituire le parole: «prevedendo che almeno l'ottanta percento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso» con le seguenti: «prevedendo che tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso con l'adeguato aumento delle quote d'obbligo».

EMENDAMENTO  45.2000/10
All'emendamento 45.2000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003... le parole “Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti .... sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012” sono sostituite dalle seguenti:
“Per il periodo 2007-2009 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Per il periodo 2010-2015 la medesima quota è incrementata annualmente di 2 punti percentuali. Con decreti del Ministro .... sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2015, tenendo conto dell'esigenza di sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari”».