venerdì 14 gennaio 2011

la Dire sostituisce la Dia

Rinnovabili, la Dire sostituisce la Dia

01/12/2010 - La promozione delle energie rinnovabili passa attraverso la semplificazione dei titoli abilitativi per la realizzazione degli impianti. Lo schema di decreto legislativo che recepisce laDirettiva comunitaria 2009/28/CE sull’uso delle fonti alternative, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, sostituisce la Dia con la Dire, denuncia di impianto alimentato da energie rinnovabili.

Ambito di applicazione
La Dire si può applicare agli impianti solari termici da realizzare sugli edifici.
 
Bozza non ancora in vigore 30/11/ 2010
Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e ..

Decreto Ministeriale 10/09/ 2010

Ministero dello Sviluppo Economico - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti ..

Direttiva CEE 23/04/ 2009 n. 2009/28/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ..

Decreto Legislativo 29/12/ 2003 n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da ..
Nel caso di impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici, che presentano stessa inclinazione e orientamento della falda e non alterano la sagoma del fabbricato, e che secondo le linee guida contenute nel DM del 10 settembre 2010 possono essere considerate attività di edilizia libera, si può ricorrere alla comunicazione di inizio lavori.

È inoltre in fase di definizione un decreto per la regolazione della posa in opera di sonde e impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati alla climatizzazione degli edifici, cui si applica la Dire.

Il nuovo titolo abilitativo può essere utilizzato anche per l’installazione di impianti diversi, destinati alla produzione di energia termica, acqua calda e aria negli edifici esistenti e negli spazi privati annessi.
L'installazione di pompe di calore viene invece considerata come estensione dell'impianto idrico sanitario già in opera.

Quadro normativo di riferimento 
In base al Decreto legislativo 387/2003, varato per attuare una precedente direttiva comunitaria, per la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili è necessaria l’autorizzazione unica.

Con le linee guida previste dal d.lgs.387/2003 e approvate lo scorso settembre, è stato chiarito che i piccoli impianti, con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al decreto, come impianti fotovoltaici fino a 20 kW, impianti a biomassa fino a 1000 kWe, impianti eolici fino a 60 kW e impianti idroelettrici fino a 100 kW sono realizzabili con Dia.

Per gli impianti minori, cioè impianti fotovoltaici integrati negli edifici, impianti a biomassa fino a 50 kWe, minieolico, piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, è sufficiente una comunicazione di inizio lavori al Comune perché possono essere considerati attività di edilizia libera.

Cosa cambia
Con il nuovo decreto legislativo la Dia è sostituita dalla Dire, che il proprietario dell’immobile interessato dall’impianto deve presentare, anche in via telematica, al Comune almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. Nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a vincolo tutelato dallo stesso Comune, il termine di 30 giorni è sospeso e decorre dalla conclusione del relativo procedimento. Se la tutela del vincolo compete ad un’altra amministrazione e il suo parere non è allegato alla Dire, il Comune entro 20 giorni convoca una conferenza di servizi. Il termine decorre quindi dall’adozione della decisione conclusiva.

La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. Alla Dire, che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente, nonché l’indicazione dell’impresa alla quale si vogliono affidare i lavori. In caso di false dichiarazioni il dirigente comunale interpella l’autorità giudiziaria.

A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato presenta al Comune un certificato di collaudo finale.

Le Regioni e le Province Autonome nell’esercizio della loro potestà legislativa possono estendere la Dire agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW.

L'Aper, Associazione dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ha espresso un generale apprezzamento sulla bozza, approvata entro il limite del 5 dicembre fissato da Bruxelles per l'esercizio della delega. Nell'iter parlementare dovrebbero però essere apportate modifiche per rendere subito operativo il nuovo sistema salvaguardando gli investimenti effettuati negli impianti esistenti.

Il decreto introduce importanti novità anche in materia di rinnovabili negli edifici: Rinnovabili: sarà obbligatorio integrarle negli edifici

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