martedì 11 gennaio 2011

Certificati Verdi, gli emendamenti all’articolo 45 della manovra finanziaria

Con il secondo emendamento del relatore, si azzera il contenuto del contestatissimo articolo 45. E si dà inizio all’ennesimo quiz sul destino dei Certificati Verdi.
Va in aula la conversione in legge della manovra 2010 (Dl 31 maggio 2010, n. 78). Il governo – non direttamente ma per il tramite del relatore – presenta un emendamento che  sostituisce completamente il testo originario e anche un precedente emendamento di stessa fonte.
Ignoriamo qui, per semplicità, la parte inerente al finanziamento della ricerca attraverso le risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6, che affronteremo a legge conclusa.
Per quanto riguarda i Certificati Verdi, il nuovo testo ripristina il comma 149 dell’art. 2 della Finanziaria 2008 che il decreto legge cancellava, impedendo l’intervento del GSE nel ritiro dei certificati in esubero.
Ecco il comma riesumato:
art. 2 - 149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Gse, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (Gme) e trasmesso al Gse entro il 31 gennaio di ogni anno.
L’emendamento aggiunge poi un comma 149 bis che detta nuovi criteri e nuovi indirizzi alle politiche dei Certificati Verdi.
Ecco il comma aggiunto:
149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del trenta per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'ottanta per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso.
Prima di tutto: il “dettaglio” dei nuovi criteri è demandato ad un decreto dei ministeri competenti, sentita l’Autorità, da emanare entro il 31 dicembre 2010. Quindi, nessuna operatività immediata.
Il primo limite è posto all’impegno finanziario del GSE: nel 2011 dovrà spendere il 30% in meno di quanto avrà speso nel 2010. Questo importo sarà un minor costo nelle bollette elettriche delle famiglie e delle imprese.
Come conseguire questo risparmio del GSE e degli utenti finali? Il nuovo decreto ministeriale dovrà fare in modo che nel corso del 2011 si creino molti meno Certificati Verdi in eccesso: per l'esattezza la riduzione del 30% prevista dovrà essere coperta per almeno l’80% da un minor esubero di certificati. Di più l’emendamento non dice, ma potrebbe ben dirlo se l’obiettivo fosse la chiarezza. Infatti, i Certificati Verdi in eccesso non rappresentano altro che un eccesso di offerta rispetto ad una domanda troppo bassa all’interno di un mercato “regolato”, cioè basato su regole stabilite per legge. Tocca dunque alla legge ritoccare i termini della domanda e dell’offerta se esse sono troppo disequilibrate. 
Ci sono solo due modi per “contenere” i Certificati Verdi in eccesso:
• aumentare la “base imponibile”, cioè il numero di produttori da fonti fossili che sono tenuti a dotarsi di certificati,
• aumentare la percentuale dell’imposizione.
Un tentativo di affrontare il problema aumentando il plafond dei soggetti obbligati è stato fatto, ma ha avuto vita breve (sono in ballo consistenti interessi).
Resta solo il secondo metodo, che l’emendamento sottintende, rimandando la battaglia alla prossima puntata.
Per essere certi che il senso del testo è questo, anche se si è preferito non specificare, basta analizzare due contro-emendamenti presentati all’emendamento del relatore (N. 45.2000).  
EMENDAMENTO 45.2000/9All'emendamento 45.2000, al comma 3, sostituire le parole: «prevedendo che almeno l'ottanta percento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso» con le seguenti: «prevedendo che tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso con l'adeguato aumento delle quote d'obbligo».

EMENDAMENTO  45.2000/10
All'emendamento 45.2000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003... le parole “Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti .... sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012” sono sostituite dalle seguenti:
“Per il periodo 2007-2009 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Per il periodo 2010-2015 la medesima quota è incrementata annualmente di 2 punti percentuali. Con decreti del Ministro .... sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2015, tenendo conto dell'esigenza di sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari”».


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