giovedì 1 dicembre 2011

La legge e la Green Economy

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Qualcuno sostiene che Bill Clinton (e Al Gore) sia stato uno dei migliori presidente della storia degli Stati Uniti perchè ha intuito prima di altri che Internet non sarebbe diventato quello che oggi è per l'umanità se fosse stato "imbrigliato" in leggi e leggine.
Vale la stessa cosa per la Green Economy?
Sinceramente non è facile da dirsi e solo i posteri ci diranno se l'iper-regolamentazione di questi anni sia stato il giusto strumento per far crescere "l'economia verde". Noi qui, su questo blog, cerchiamo di capire le norme che regolano il settore e di comprendere come il legislatore vorrà intervenire nel futuro e... per il futuro della Green Economy.


giovedì 6 ottobre 2011

Energia verde...con il trucco...


Dal "Giornale" - Gli artigiani di Canfartigianato hanno avuto gioco facile nel far passare su tutti i mezzi d'informazione i risultati di una ricerca che imputa alle energie rinnovabili una produzione annua pari ai consumi totali delle famiglie italiane. Grandi titoli e servizi tv si giusitificavano perché le cosiddette rinnovabili evocano energie pulite la solare o l'eolica. Peccato che non è così.
Secondo i dati più recenti dell'Autorità per l'energia, nel 2009 sono stati distribuiti ai consumatori 279,5 TWh (miliardi di chilowattore), di cui 62,5 alle famiglie. Dal lato della produzione, 218 TWh arrivano da fonti termoelettriche (gas, carbone, petrolio), 46,5 sono importati e 67,5 dalle fonti rinnovabili. Ma di questi, ben 47,2, pari al 70%, deriva dalla buon vecchia energia idroelettrica, cioè da molte di quelle dighe che tutto sono tranne che «verdi». Solo 6 TWh arrivano dall'eolico. E solo 0,75 dal solare. Una goccia nell'oceano.


giovedì 28 luglio 2011

Anche l'AEEG a favore dei Certificati Verdi

energie rinnovabili.jpgAnche l'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il gas) ha inviato una segnalazione a Governo e Parlamento contro l'emendamento 45.1000 del relatore Azzollini all'articolo 45 del DL manovra. Per l'Autorità l'emendamento, che lascia invariata la soppressione dell'obbligo di ritiro da parte delGse dei CV invenduti e introduce i criteri per spartire "le economie derivanti", non fa altro che istituire "una nuova imposta". E si tratterebbe di una imposta "poco trasparente", "poco comprensibile" e "poco aderente ai criteri di progressività e proporzionalità nel finanziamento delle spese pubbliche". Comporterebbe altresì, si legge nella segnalazione, problematiche interpretative e applicative.

Il regolatore afferma che "l'approvazione dell'emendamento (...) non sia compatibile né con un trasparente sistema di formazione dei prezzi dell'energia elettrica né con una ordinata gestione del meccanismo dei certificati verdi. Quest'ultimo meccanismo va peraltro mantenuto in quanto è potenzialmente un istituto efficiente per il perseguimento degli importanti e sfidanti obiettivi europei di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si ritiene tuttavia necessaria e non procrastinabile, proprio ai fini dell'efficienza, una profonda e più generale revisione del meccanismo dei certificati verdi, snaturato da molteplici successivi interventi normativi fino a diventare un oneroso e debordante dispositivo di incentivazione che induce un eccesso di profittabilità degli investimenti ed induce una forte opacità nel sistema. Tale revisione (...) dovrebbe essere orientata a ripristinare la struttura d'origine, basata su meccanismi di mercato, e dovrebbe essere accompagnata da un eventuale incremento della quota d'obbligo di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica con una conseguente riduzione del numero dei certificati verdi invenduti e una maggiore certezza di conseguire gli obiettivi di produzione da fonte rinnovabile".





Fonte

sabato 2 luglio 2011

martedì 14 giugno 2011

Polizze di tutela legale

Le polizze di tutela legale (chiamate anche polizze di tutela giudiziaria) aiutano a risolvere piccole questioni legali della vita di tutti i giorni.
Un vaso che cadendo da un balcone finisce sulla vostra auto, lavori commissionati e non eseguiti correttamente, controversie legate all'usufrutto su una casa, contravvenzioni o reati colposi. In tutti questi casi, grazie alla polizza, la compagnia assicurativa si assume l'onere di gestire la questione, cercando di ottenere un accordo prima che inizi la causa vera e propria. In questo modo, si entra nell'aula di tribunale solo quando è strettamente necessario, con notevole risparmio di tempo e denaro da parte dell'assistito. L'importante è ricordarsi di avvisare l'assicurazione non appena sorge il problema legale e di trasmettere senza indugi tutti i documenti necessari.

Quando non servono le polizze di tutela legale
Il punto debole delle polizze di tutela giudiziaria sono le clausole di esclusione, ciò i casi in cui non è prevista una copertura. Molte compagnie escludono l'efficacia della polizza per controversie relative alla costruzione, compravendita e ristrutturazione delle case, sia per gli aspetti penali sia per quelli civili. Quasi nessuna polizza copre le controversie su successioni e donazioni e solo alcune quelle relative a separazione e divorzio. Poche anche le offerte per eventi come interdizione, inabilitazione, morte presunta. Molte polizze non proteggono riguardo a controversie per questioni fiscali e amministrative.

Polizze: attenti ai doppioni
Nelle polizze Rc auto possono essere comprese anche delle forme di tutela legale, che coprono le spese relative al ricorso a un perito e a un'eventuale causa giudiziaria. Per questo, quando si acquista una polizza di tutela legale generica, è bene non chiedere automaticamente l'estensione al settore circolazione, ma andare prima a leggere con attenzione il contratto di quella auto.


  • Polizze di tutela legale: le compagnie del test
  • Allianz Lloyd Adriatico
  • Allianz Ras
  • Arag
  • Carige Assicurazioni
  • Das
  • Europa tutela giudiziaria
  • Fata
  • Filo Diretto
  • Generali
  • Global Assistance
  • Groupma
  • HDI
  • Ina Assitalia
  • Liguria
  • Sara
  • Uca
  • Zurigo

lunedì 7 febbraio 2011

Cosa sono i certificati verdi?


Fotolia_12639369_XS.jpgIl comma unico dell'articolo 45 dispone la soppressione dell'articolo 2comma 149, della legge n. 244 del 2007(legge finanziaria 2008) e dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008. In sintesi: abroga l'obbligo di ritiro da parte del Gse dell'eccesso di offerta di CV.

Ai sensi del soppresso articolo 2, comma 149, della finanziaria 2008, a partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), su richiesta del produttore, avrebbe ritirato i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (pari al due per cento dell'energia, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedente i 100 GWh) a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, contiene la prima attuazione delle disposizioni in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdotte dalla medesima legge. L'articolo 15 disciplina la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alle leggi finanziarie 2007 e 2008; in particolare, il soppresso comma 1 prevedeva che nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritirasse i certificati verdi rilasciati per le produzioni riferite agli anni fino a tutto il 2010, fatta eccezione per taluni impianti. Il prezzo di ritiro era pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente.
Evidenziamo a tal riguardo come il principale meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia costituito dai certificati verdi, introdotti nell'ordinamento nazionale dall'articolo 11 del decreto legislativo n.79 del 1999 per superare il vecchio criterio di incentivazione noto come CIP6.

La legge finanziaria del 2008, ha delineato una nuova disciplina di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 che prevede in alternativa ai certificati verdi, titoli emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli impianti di potenza superiore a 1MW, una tariffa fissa onnicomprensiva, variabile a seconda delle fonte utilizzata, per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW.
Le prime direttive generali per regolare la transizione dal vecchio meccanismo di incentivazione (certificati verdi) al nuovo (tariffa onnicomprensiva in alternativa ai certificati verdi) e dal quale rimane esclusa la tecnologia fotovoltaica che gode di una forma di incentivazione specifica, sono state emanate, in attuazione della legge n. 244 del 2007, proprio con il decreto ministeriale 18 dicembre 2008.

A oggi, all'articolo 45 del DL manovra, non ritirato dal Governo, è stato invece presentato un'ulteriore emendamento (45.1000) a firma del Relatore Azzollini il quale prevede due commi aggiuntivi all'articolo 45in cui si stabilisce che per il secondo semestre del 2010 e per gli anni 2011, 2012 e 2013, "le economie derivanti" saranno destinate per due terzi a un Fondo destinato a interventi nel settore della ricerca e l'università e per un terzo alla riduzione del prezzo dell'elettricità per i consumatori finali attraverso la riduzione della componente tariffaria A3. Saranno stabiliti con decreto del Mse, di concerto con il Tesoro, sentita l'Autorità, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL i criteri e le modalità per la quantificazione dei risparmi destinati alla riduzione della componente tariffaria A3. La ripartizione dei fondi a università e ricerca sarà invece effettuata con decreto del ministro dell'Istruzione di concerto con il Tesoro "all'esito della approvazione della riforma organica del settore universitario". Le votazioni in Commissione Bilancio proseguono oggi 5 luglio 2010.

sabato 22 gennaio 2011

Gruppo Acqua: un milione di firme e poi???...

Gruppo Acqua: un milione di firme e poi???...: "Un piccolo primato per la consultazione popolare contro la privatizzazione dei servizi idrici: 1 milione e 400 mila firme sono state infatti..."

giovedì 20 gennaio 2011

lunedì 17 gennaio 2011

sabato 15 gennaio 2011

venerdì 14 gennaio 2011

la Dire sostituisce la Dia

Rinnovabili, la Dire sostituisce la Dia

01/12/2010 - La promozione delle energie rinnovabili passa attraverso la semplificazione dei titoli abilitativi per la realizzazione degli impianti. Lo schema di decreto legislativo che recepisce laDirettiva comunitaria 2009/28/CE sull’uso delle fonti alternative, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, sostituisce la Dia con la Dire, denuncia di impianto alimentato da energie rinnovabili.

Ambito di applicazione
La Dire si può applicare agli impianti solari termici da realizzare sugli edifici.
 
Bozza non ancora in vigore 30/11/ 2010
Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e ..

Decreto Ministeriale 10/09/ 2010

Ministero dello Sviluppo Economico - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti ..

Direttiva CEE 23/04/ 2009 n. 2009/28/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ..

Decreto Legislativo 29/12/ 2003 n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da ..
Nel caso di impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici, che presentano stessa inclinazione e orientamento della falda e non alterano la sagoma del fabbricato, e che secondo le linee guida contenute nel DM del 10 settembre 2010 possono essere considerate attività di edilizia libera, si può ricorrere alla comunicazione di inizio lavori.

È inoltre in fase di definizione un decreto per la regolazione della posa in opera di sonde e impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati alla climatizzazione degli edifici, cui si applica la Dire.

Il nuovo titolo abilitativo può essere utilizzato anche per l’installazione di impianti diversi, destinati alla produzione di energia termica, acqua calda e aria negli edifici esistenti e negli spazi privati annessi.
L'installazione di pompe di calore viene invece considerata come estensione dell'impianto idrico sanitario già in opera.

Quadro normativo di riferimento 
In base al Decreto legislativo 387/2003, varato per attuare una precedente direttiva comunitaria, per la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili è necessaria l’autorizzazione unica.

Con le linee guida previste dal d.lgs.387/2003 e approvate lo scorso settembre, è stato chiarito che i piccoli impianti, con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al decreto, come impianti fotovoltaici fino a 20 kW, impianti a biomassa fino a 1000 kWe, impianti eolici fino a 60 kW e impianti idroelettrici fino a 100 kW sono realizzabili con Dia.

Per gli impianti minori, cioè impianti fotovoltaici integrati negli edifici, impianti a biomassa fino a 50 kWe, minieolico, piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, è sufficiente una comunicazione di inizio lavori al Comune perché possono essere considerati attività di edilizia libera.

Cosa cambia
Con il nuovo decreto legislativo la Dia è sostituita dalla Dire, che il proprietario dell’immobile interessato dall’impianto deve presentare, anche in via telematica, al Comune almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. Nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a vincolo tutelato dallo stesso Comune, il termine di 30 giorni è sospeso e decorre dalla conclusione del relativo procedimento. Se la tutela del vincolo compete ad un’altra amministrazione e il suo parere non è allegato alla Dire, il Comune entro 20 giorni convoca una conferenza di servizi. Il termine decorre quindi dall’adozione della decisione conclusiva.

La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. Alla Dire, che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente, nonché l’indicazione dell’impresa alla quale si vogliono affidare i lavori. In caso di false dichiarazioni il dirigente comunale interpella l’autorità giudiziaria.

A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato presenta al Comune un certificato di collaudo finale.

Le Regioni e le Province Autonome nell’esercizio della loro potestà legislativa possono estendere la Dire agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW.

L'Aper, Associazione dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ha espresso un generale apprezzamento sulla bozza, approvata entro il limite del 5 dicembre fissato da Bruxelles per l'esercizio della delega. Nell'iter parlementare dovrebbero però essere apportate modifiche per rendere subito operativo il nuovo sistema salvaguardando gli investimenti effettuati negli impianti esistenti.

Il decreto introduce importanti novità anche in materia di rinnovabili negli edifici: Rinnovabili: sarà obbligatorio integrarle negli edifici

martedì 11 gennaio 2011

Certificati Verdi, gli emendamenti all’articolo 45 della manovra finanziaria

Con il secondo emendamento del relatore, si azzera il contenuto del contestatissimo articolo 45. E si dà inizio all’ennesimo quiz sul destino dei Certificati Verdi.
Va in aula la conversione in legge della manovra 2010 (Dl 31 maggio 2010, n. 78). Il governo – non direttamente ma per il tramite del relatore – presenta un emendamento che  sostituisce completamente il testo originario e anche un precedente emendamento di stessa fonte.
Ignoriamo qui, per semplicità, la parte inerente al finanziamento della ricerca attraverso le risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6, che affronteremo a legge conclusa.
Per quanto riguarda i Certificati Verdi, il nuovo testo ripristina il comma 149 dell’art. 2 della Finanziaria 2008 che il decreto legge cancellava, impedendo l’intervento del GSE nel ritiro dei certificati in esubero.
Ecco il comma riesumato:
art. 2 - 149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Gse, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (Gme) e trasmesso al Gse entro il 31 gennaio di ogni anno.
L’emendamento aggiunge poi un comma 149 bis che detta nuovi criteri e nuovi indirizzi alle politiche dei Certificati Verdi.
Ecco il comma aggiunto:
149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del trenta per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'ottanta per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso.
Prima di tutto: il “dettaglio” dei nuovi criteri è demandato ad un decreto dei ministeri competenti, sentita l’Autorità, da emanare entro il 31 dicembre 2010. Quindi, nessuna operatività immediata.
Il primo limite è posto all’impegno finanziario del GSE: nel 2011 dovrà spendere il 30% in meno di quanto avrà speso nel 2010. Questo importo sarà un minor costo nelle bollette elettriche delle famiglie e delle imprese.
Come conseguire questo risparmio del GSE e degli utenti finali? Il nuovo decreto ministeriale dovrà fare in modo che nel corso del 2011 si creino molti meno Certificati Verdi in eccesso: per l'esattezza la riduzione del 30% prevista dovrà essere coperta per almeno l’80% da un minor esubero di certificati. Di più l’emendamento non dice, ma potrebbe ben dirlo se l’obiettivo fosse la chiarezza. Infatti, i Certificati Verdi in eccesso non rappresentano altro che un eccesso di offerta rispetto ad una domanda troppo bassa all’interno di un mercato “regolato”, cioè basato su regole stabilite per legge. Tocca dunque alla legge ritoccare i termini della domanda e dell’offerta se esse sono troppo disequilibrate. 
Ci sono solo due modi per “contenere” i Certificati Verdi in eccesso:
• aumentare la “base imponibile”, cioè il numero di produttori da fonti fossili che sono tenuti a dotarsi di certificati,
• aumentare la percentuale dell’imposizione.
Un tentativo di affrontare il problema aumentando il plafond dei soggetti obbligati è stato fatto, ma ha avuto vita breve (sono in ballo consistenti interessi).
Resta solo il secondo metodo, che l’emendamento sottintende, rimandando la battaglia alla prossima puntata.
Per essere certi che il senso del testo è questo, anche se si è preferito non specificare, basta analizzare due contro-emendamenti presentati all’emendamento del relatore (N. 45.2000).  
EMENDAMENTO 45.2000/9All'emendamento 45.2000, al comma 3, sostituire le parole: «prevedendo che almeno l'ottanta percento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso» con le seguenti: «prevedendo che tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso con l'adeguato aumento delle quote d'obbligo».

EMENDAMENTO  45.2000/10
All'emendamento 45.2000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003... le parole “Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti .... sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012” sono sostituite dalle seguenti:
“Per il periodo 2007-2009 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Per il periodo 2010-2015 la medesima quota è incrementata annualmente di 2 punti percentuali. Con decreti del Ministro .... sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2015, tenendo conto dell'esigenza di sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari”».